L’articolo 3 del decreto introduce una disciplina specifica per i differenziali positivi derivanti dalla cessione o compensazione di crediti d’imposta acquistati dagli esercenti arti e professioni.
Gazzetta Ufficiale
In particolare, il differenziale positivo tra costo di acquisto e valore utilizzato o ceduto costituisce reddito e viene assoggettato a una specifica imposta sostitutiva, secondo le condizioni previste dalla norma.
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La disposizione si applica in via generale ai crediti acquistati dalla data di entrata in vigore del decreto. I professionisti possono inoltre optare per l’applicazione della nuova disciplina ai crediti acquistati già dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, con possibilità di presentare dichiarazione integrativa quando necessario; la norma esclude però il rimborso delle eventuali maggiori imposte già versate
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