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Investimenti 4.0: comunicazione di completamento prorogata al 15 settembre 2026

Apertura
Le imprese interessate agli investimenti in beni strumentali materiali 4.0 dispongono di un termine più ampio per completare la procedura richiesta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Con decreto direttoriale del 31 luglio 2026, il MIMIT ha prorogato al 15 settembre 2026 il termine per trasmettere la comunicazione di completamento degli investimenti.
La precedente scadenza del 31 luglio 2026 deve pertanto considerarsi superata.

Che cosa è stato prorogato
La proroga riguarda la comunicazione di completamento che deve essere presentata dalle imprese interessate nell’ambito della procedura ministeriale relativa agli investimenti in beni strumentali materiali 4.0.

Il provvedimento non modifica:
- le condizioni sostanziali dell’agevolazione;
- le caratteristiche tecniche richieste ai beni;
- le regole sull’effettuazione dell’investimento;
- gli obblighi relativi all’interconnessione;
- la documentazione tecnica e contabile da conservare.
La proroga concede più tempo per la trasmissione della comunicazione, ma non sana automaticamente eventuali irregolarità presenti nella pratica.

Chi è interessato
Il nuovo termine interessa le imprese che devono completare la procedura relativa agli investimenti materiali 4.0 e che rientrano nelle condizioni stabilite dalla normativa e dai provvedimenti attuativi.

La singola posizione deve essere verificata considerando:
- data dell’ordine;
- accettazione dell’ordine da parte del fornitore;
- pagamento dell’acconto;
- data di consegna del bene;
- entrata in funzione;
- data di interconnessione;
- comunicazione preventiva eventualmente trasmessa;
- importo originariamente comunicato;
- costo definitivo dell’investimento.

Quali controlli effettuare
Prima di trasmettere la comunicazione di completamento è opportuno ricostruire l’intera pratica.

Ordine e acconto
Occorre verificare che l’ordine sia correttamente datato, accettato dal fornitore e coerente con il bene successivamente acquistato.
Il pagamento dell’acconto deve risultare riconciliabile con l’ordine, con la fattura e con il conto corrente utilizzato.

Fatture
Le fatture devono contenere descrizioni sufficientemente precise e i riferimenti normativi richiesti dalla disciplina applicabile.
Le descrizioni generiche possono rendere più difficile dimostrare la corrispondenza tra il bene acquistato e quello indicato nella documentazione tecnica.

Pagamenti
È necessario controllare:
data del pagamento;
importo;
beneficiario;
causale;
corrispondenza con la fattura;
eventuale presenza di più pagamenti riferiti allo stesso bene.

Requisiti tecnici
Il fatto che un bene sia tecnologicamente avanzato non comporta automaticamente la sua qualificazione come bene 4.0.
Devono essere verificati i requisiti previsti dalla normativa, l’appartenenza alle categorie ammissibili e l’effettiva integrazione del bene nel sistema produttivo aziendale.

Interconnessione
La data di interconnessione può essere diversa dalla data di consegna o di entrata in funzione.
È quindi necessario distinguere chiaramente:
consegna;
installazione;
collaudo;
entrata in funzione;
interconnessione.
L’interconnessione deve essere dimostrata attraverso documentazione tecnica coerente e conservata nel fascicolo dell’investimento.

Perizia o attestazione
Quando richiesta dalla normativa o ritenuta opportuna in relazione alla complessità dell’investimento, la perizia o l’attestazione deve descrivere correttamente:
 - bene agevolato;
- caratteristiche tecniche;
- requisiti 4.0;
- modalità di interconnessione;
- collegamento con il sistema produttivo;
- data delle verifiche effettuate.

Differenze tra importo comunicato e costo definitivo
Particolare attenzione deve essere prestata quando il valore finale dell’investimento differisce da quello inizialmente indicato.
Le differenze possono derivare da:
- sconti;
- costi accessori;
- variazioni del preventivo;
- sostituzione di componenti;
- riduzione del numero dei beni;
- modifiche tecniche;
- costi non agevolabili inclusi nel prezzo complessivo.
Prima della comunicazione finale è necessario riconciliare il valore contabile, il valore tecnico e l’importo comunicato al Ministero.

La proroga non è una riapertura dell’agevolazione
Il nuovo termine non deve essere interpretato come una riapertura generalizzata del credito d’imposta.
La proroga riguarda uno specifico adempimento procedurale e non consente di includere investimenti che non rispettano le condizioni, i termini o gli obblighi previsti dalla disciplina originaria.
Cosa fare ora
1. recuperare la comunicazione preventiva e le ricevute già disponibili;
2. verificare ordine, accettazione e acconto;
3. riconciliare fatture, pagamenti e libro cespiti;
4. controllare la data di consegna e di entrata in funzione;
5. verificare la data e le modalità dell’interconnessione;
6. acquisire perizie, attestazioni e relazioni tecniche mancanti;
7. confrontare l’importo comunicato con il costo definitivo;
8. predisporre una scheda riepilogativa per ciascun bene;
9. trasmettere la comunicazione prima degli ultimi giorni;
10. conservare la ricevuta di trasmissione nel fascicolo aziendale.
La proroga deve essere utilizzata per completare un controllo sostanziale della pratica, non soltanto per rinviare l’invio.

Lo Studio Associato Guarino assiste le imprese nella verifica amministrativa, fiscale e documentale degli investimenti agevolati.

Fonte ufficiale: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, decreto direttoriale del 31 luglio 2026.