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Compendio unico e usufrutto: niente agevolazione fiscale sulla sola costituzione del diritto

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 130 del 25 giugno 2026, ha fornito un chiarimento rilevante in materia di agevolazioni fiscali per il compendio unico.
Il caso riguarda un atto di donazione con il quale viene costituito un diritto di usufrutto in favore del donatario.

Spiegazione normativa
Secondo l’Agenzia, la costituzione del solo diritto di usufrutto non consente l’applicazione delle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico.
Il chiarimento è importante perché distingue il trasferimento della proprietà o dei terreni agricoli dalla costituzione di un diritto reale limitato, come l’usufrutto.

Destinatari
La novità interessa:
famiglie con patrimoni agricoli;
imprenditori agricoli;
proprietari di terreni;
studi che seguono successioni, donazioni e passaggi generazionali;
professionisti che assistono operazioni di riordino patrimoniale.

Decorrenza
La risposta è stata pubblicata il 25 giugno 2026 e costituisce chiarimento di prassi riferito al caso esaminato.

Impatti pratici
Prima di impostare donazioni, attribuzioni di diritti reali o passaggi patrimoniali su terreni agricoli, occorre verificare se l’operazione consente effettivamente l’accesso all’agevolazione.
Non è sufficiente richiamare genericamente il compendio unico: bisogna controllare natura dell’atto, beni trasferiti, diritti attribuiti e requisiti soggettivi.

Cosa fare ora
In presenza di patrimoni agricoli o immobiliari, è opportuno verificare preventivamente:
tipo di diritto trasferito;
intestazione dei terreni;
requisiti del beneficiario;
finalità dell’atto;
imposte indirette applicabili;
coerenza con eventuale pianificazione successoria.

Lo Studio Associato Guarino assiste famiglie, imprenditori e proprietari nella corretta pianificazione di donazioni, successioni, riordini patrimoniali e trasferimenti di beni.