Iperammortamento 2026: cosa devono controllare le imprese prima di investire

Il Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento reintroduce, per gli investimenti agevolabili, la logica della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni, rilevante ai fini fiscali per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Non si tratta di un credito d’imposta compensabile in F24, ma di una deduzione fiscale extracontabile che incide sulla determinazione del reddito imponibile. La misura si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
Il primo aspetto da chiarire è proprio questo: l’Iperammortamento 2026 non funziona come i crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0. Il beneficio si manifesta attraverso una maggiore deducibilità fiscale del costo del bene, con effetti sul reddito d’impresa. Per questo, prima di procedere con l’investimento, l’impresa deve verificare non solo la tipologia del bene, ma anche la propria situazione fiscale, il piano di ammortamento, la documentazione disponibile e l’effettiva utilità dell’agevolazione rispetto al proprio reddito imponibile.
Sono agevolabili, secondo la scheda MIMIT, due categorie principali di investimenti: beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, ricompresi negli Allegati IV e V alla Legge n. 199/2025 e interconnessi al sistema aziendale; e beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, compresi i sistemi di stoccaggio, nel rispetto dei limiti di dimensionamento indicati dalla disciplina.
Le maggiorazioni previste sono significative: 180% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, 100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni, 50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni. Possono beneficiare della misura le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere da forma giuridica, settore economico, dimensione e regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
La parte più delicata, però, è la procedura. L’accesso all’agevolazione richiede la trasmissione telematica, tramite piattaforma GSE, delle comunicazioni e certificazioni relative agli investimenti. Le comunicazioni riguardano prenotazione, avanzamento e completamento degli investimenti, con indicazione dei dati dei beni, della data prevista di interconnessione o entrata in funzione e dell’applicazione della maggiorazione. L’effettività e la conformità degli investimenti devono essere comprovate da perizia tecnica asseverata e certificazione contabile.
Per un’impresa, quindi, il tema non è solo “comprare un macchinario agevolabile”. Il tema è costruire correttamente l’intero fascicolo dell’investimento. Prima dell’ordine andrebbero verificati almeno questi aspetti: corretta classificazione del bene, coerenza con gli Allegati richiamati dalla normativa, interconnessione, preventivo, contratto o ordine, tempi di consegna, entrata in funzione, documentazione tecnica, perizia, certificazione contabile, comunicazioni al GSE e coerenza con la contabilità aziendale.
Un errore frequente è partire dal beneficio fiscale e non dall’investimento reale. L’Iperammortamento ha senso se il bene serve all’impresa, se migliora un processo, se è coerente con l’attività svolta e se può essere correttamente documentato. Diversamente, il rischio è costruire l’operazione attorno all’agevolazione, senza una valutazione industriale, fiscale e documentale adeguata.
È importante anche distinguere il piano fiscale dal piano finanziario. La maggiorazione del costo può generare un vantaggio fiscale, ma non elimina il problema del pagamento del bene, dell’eventuale leasing, della gestione della liquidità, dei tempi di consegna e dell’impatto sul bilancio. L’impresa deve quindi valutare il beneficio insieme al fabbisogno finanziario e alla sostenibilità dell’investimento.
La misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 e le modalità attuative sono indicate dal decreto interministeriale del 7 maggio 2026 e dal decreto direttoriale del 10 giugno 2026, richiamati dal MIMIT nella pagina dedicata alla misura.
Prima di avviare un investimento collegato all’Iperammortamento 2026, l’impresa dovrebbe effettuare una verifica preventiva fiscale, tecnica e documentale. La domanda corretta non è solo: “Il bene rientra nell’agevolazione?”. La domanda più completa è: “L’investimento è coerente, documentabile, sostenibile e correttamente gestibile nella procedura prevista?”.


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